IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, con cui e' stato approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze; Considerata la necessita' di provvedere alla modifica dell'art. 17, primo comma, di tale regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Il primo comma dell'art. 17 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al fondo, designato dal consiglio di amministrazione del fondo, su proposta del presidente, fra gli impiegati, non aventi qualifica dirigenziale, con livello retributivo non inferiore al settimo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 2
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. n. 1034/1984, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 17. - Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al fondo, designato dal consiglio di amministrazione del fondo, su proposta del presidente, fra gli impiegati, non aventi qualifica dirigenziale, con livello retributivo non inferiore al settimo. Il segretario e' nominato con decreto del Ministro delle finanze e dura in carica un quadriennio. In caso di sostituzione, per qualsiasi causa, il subentrante dura in carica fino al compimento del quadriennio in corso. All'ufficio di segreteria sono assegnati fino a trenta impiegati iscritti al fondo, alcuni dei quali con funzioni di contabile. L'assegnazione e la sostituzione del personale alla segreteria sono disposte con provvedimento del Ministro delle finanze, su proposta del consiglio di amministrazione del fondo. Per l'espletamento dei compiti e delle formalita', nel rispetto dei tempi e dei modi previsti nei precedenti articoli, la segreteria si avvarra' dei piu' idonei mezzi tecnici acquistati dal fondo con le entrate di cui all'art. 5, lettera e), previa delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del segretario".